ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI:

  • ven.15 dicembre 2017: ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI

  •                1^ CONVOCAZIONE ORE 12.30.

  •                2^ CONVOCAZIONE ORE 20.30:

  •               O.D.G.: Relazione sportiva e morale per l’anno 2017 del presidente.

  •              Comunicazione del tesoriere sullo stato delle finanze (no approvaz.)

  •              Proposte e segnalazione dai soci .

  •             Varie.

Treviso, 1 dicembre 2017

Estratto dallo Statuto sociale:

Articolo 10 > ASSEMBLEA ORDINARIA
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all’anno ed entro il 31 dicembre di ogni anno per la chiusura dell’esercizio sociale e per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 > VALIDITÀ ASSEMBLEARE
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

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