Art. 5. D.L. Balduzzi sul rilascio dei certificati medici agli atleti tesserati con Federazioni:
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all’allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte dell’interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.