SITUAZIONE DELLE SCADENZE DEI CERTIFICATI MEDICI DEI SOCI

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Art. 5. D.L. Balduzzi sul rilascio dei certificati medici agli atleti tesserati con Federazioni:

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all’allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte dell’interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

 

RAMMENTIAMO INFINE CHE: all’atto del rinnovo della tessera viene richiesto di sottoscrivere una liberatoria di responsabilità con la quale il socio si impegna a consegnare il certificato medico di rinnovo o restituisce la tessera, rinunciando a partecipare a gare o eventi sportivi organizzati.

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